Il DM di fatto disciplina le nuove modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche (revisione).
L’articolo 5 comma 1 lettera a) del Decreto non altera nulla rispetto a quanto sino ad oggi sappiamo e cioè che i veicoli delle categorie M1, N1, 01 e 02 sono soggetti ad un controllo tecnico (revisione) quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
La novità però stà prima nell'articolo 2 comma e) del Decreto che sottopone alle nuove modalità di collaudo (revisione) anche “i rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l’alloggiamento di persone – veicoli delle categorie 01, 02, 03 e 04”.
I nostri rimorchi essendo, secondo i dettami del Nuovo Codice della Strada (art 47 comma 2 punto 2), classificati nella categoria O e più precisamente nelle sottocategorie:
- O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5t;
- O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Le disposizioni di cui al DM (art. 16), si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018.
Siccome pare che gli unici centri autorizzati saranno quelli delle MTC ora bisognerà capire come e in che maniera bisognerà comportarsi per effettuare la revisione e con che scadenza o calendarizzazione si dovrà fare...
Ecco il testo completo del Decreto pubblicato sulla GU:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... e=17A04093
DM 19/05/2017 n. 214
DM 19/05/2017 n. 214 - Allegato 01
DM 19/05/2017 n. 214 - Allegato 02
DM 19/05/2017 n. 214 - Allegato 03
DM 19/05/2017 n. 214 - Allegato 04
DM 19/05/2017 n. 214 - Allegato 05