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Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Discussioni sui gommoni rigidi dedicati al normale diporto, professionali dedicati al lavoro (pesca, skuba, militari, rescue), maxi di lusso e su tematiche a carattere generico per gli appassionati del gommone
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Francomaffio
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da Francomaffio »

Conosco un paio di tubolaristi, normalmente si fanno pagare cash dal privato... che documenti vuoi che rilascino??? :shock:
Ed il cliente è contento di risparmiare.
Ciao Franco
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gian
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da gian »

Poi, diciamocelo, con le ridicole regole sulla nautica di diporto il problema della conformità CE non reputo essere il principale.

Per un motorino cinquantino serve [giustamente] il libretto e revisione periodica.

Nella nautica nulla..... se non quel poco di anonimo che ti consegnano all'acquisto tanto per il motore che per il battello.

Bha....

Gian
mabbond
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da mabbond »

Vero a volte le regole sembrano solo sulla carta.
Purtroppo ho una tendenza ad essere sempre in regola. E per questo mi faccio delle pare che paiono "strane". :D
Come stare sempre in regola con i pesi gommone macchina carrello. Ovvio che sia anche un problema di sicurezza.
Per i tubolari...mah, era una curiosità. Se mi capita chiederò a Mario. Da lui ho fatto fare diversi lavori.
Per ora i miei tubolari tengono....è me li tengo. :rofl:
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Cesi
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da Cesi »

sergetto ha scritto: 26 maggio 2024, 11:19 Tra l'altro gli stessi cantieri, non di rado si rivolgono a terzisti non solo per i tubi di prima installazione ma anche per le stampate.

Ciò detto mi chiedo perché il signor Formenti si ponga questi problemi, cosa ha a che fare lui con il mondo dei gommoni? :lol:
Me l'ero persa :rofl: :rofl:


Franco , il 90% delle volte le persone preferiscono risparmiare, visto che nessuno potrebbe scaricarsi tali spese ok
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da mezzomarinaio90 »

Però mi domando: se alla moto sostituisco monoammortizzatore posteriore (parte sicuramente importantissima ai fini della tenuta di strada), purché rispetti delle specifiche può essere differente dall'originale. Spesso, anzi, si sostituisce per uno dalle qualità superiori. Non sempre è detto che originale sia meglio, anzi!
Basterebbe far fare il lavoro ad aziende che lavorino secondo un certo standard certificato, ISO ecc ecc
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Paolo62
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da Paolo62 »

mezzomarinaio90 ha scritto: 27 ottobre 2024, 16:53 Però mi domando: se alla moto sostituisco monoammortizzatore posteriore (parte sicuramente importantissima ai fini della tenuta di strada), purché rispetti delle specifiche può essere differente dall'originale. Spesso, anzi, si sostituisce per uno dalle qualità superiori. Non sempre è detto che originale sia meglio, anzi!
Basterebbe far fare il lavoro ad aziende che lavorino secondo un certo standard certificato, ISO ecc ecc
Credo che il "punto" siano proprio le specifiche. O meglio la precisione e completezza delle specifiche. Se i costruttori fossero obbligati a depositare tutte le variabili legate alla produzione del tubolare probabilmente potrebbe realizzarli chiunque (purchè qualificato). Non credo sia così e mancando quell'informazione non è certo si ricostruisca un prodotto conforme all'originale.
Siamo qui per portare la nostra esperienza, le nostre idee, non per avere ragione!
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Paolo
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da Paolo »

Del rifacimento dei tubolari se ne parla anche nel nuovo Codice della Nautica all'art. 53 (Modifiche all’articolo 57 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146):

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3 -bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l’articolo 51, comma 3 per le unità marcate CE e l’articolo 51, comma 3 -bis per le unità non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.


Art. 51 del DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6))
. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria))
ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

3-bis. Alle unità da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilità o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, è rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità.
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da Cesi »

In pratica dopo aver tuonato, il produttore ha ottenuto ciò che voleva
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da Akeswins »

già già... però l' articolo 51 a cui rimanda dopo i tuoni del costruttore il comma 3 bis, parla di certificato di sicurezza, che è obbligatorio solo per le imbarcazioni (ovvero >10 m oppure immatricolate). Quindi nel caso di un gommone natante, potrebbe tranquillamente passare in sordina .
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Re: Se non è il costruttore a rifare i tubolari , la conformità CE non è più valida

Messaggio da Cesi »

:rofl: Na botta alla utte e una allu Tampagnu.
I politici sono sempre i numeri 1
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